Art. 1
In vigore dal 10 ott 2017
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificata:
1)
l', secondo comma, è sostituito dai seguenti commi:
«La presente decisione stabilisce inoltre a livello di Unione le ulteriori zone di restrizione da istituire negli Stati membri interessati quali previste dall'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché la durata delle misure da applicarsi in tali zone.
La presente decisione stabilisce norme concernenti la spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova dagli Stati membri interessati.»;
2)
all'articolo 3 bis, il paragrafo 3 è soppresso;
3)
dopo l'articolo 3 bis sono inseriti i seguenti articoli 3 ter, 3 quater e 3 quinquies:
«Articolo 3 ter
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a)
le ulteriori zone di restrizione istituite dalle loro autorità competenti, quali previste dall'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come ulteriori zone di restrizione nella parte C dell'allegato della presente decisione;
b)
le misure da applicarsi nelle ulteriori zone di restrizione, quali previste dall'articolo 32 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le ulteriori zone di restrizione di cui alla parte C dell'allegato della presente decisione.
Articolo 3 quater
1. Gli Stati membri interessati vietano la spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone elencate come ulteriori zone di restrizione nella parte C dell'allegato, salvo nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro di spedizione interessato autorizzi, alle seguenti condizioni, il trasporto diretto dei seguenti prodotti:
a)
pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettere a) e b);
b)
uova da cova che soddisfano le seguenti condizioni:
i)
provengono da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti, ubicati al di fuori delle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nelle parti A e B dell'allegato;
ii)
una visita clinica del pollame effettuata in tutte le unità di produzione degli stabilimenti riconosciuti nelle 72 ore precedenti la spedizione ha avuto esito favorevole;
iii)
le uova da cova e i relativi imballaggi sono stati disinfettati prima della spedizione, in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale.
2. Il trasporto delle spedizioni dei pulcini di un giorno e delle uova da cova di cui al paragrafo 1 è effettuato senza indebito ritardo in veicoli, container o scatole, a seconda dei casi, che sono stati puliti e disinfettati in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale.
Articolo 3 quinquies
Lo Stato membro interessato provvede affinché i certificati sanitari di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE e stabiliti nel suo allegato IV, che accompagnano le spedizioni in altri Stati membri dei pulcini un giorno e delle uova da cova di cui agli articoli 3 bis e 3 quater della presente decisione, riportino la seguente frase:
“La spedizione è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione”.»;
4)
all'articolo 5, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 maggio 2018»;
5)
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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