Art. 4
In vigore dal 9 ott 2017
Le modifiche degli elecnhi di prodotti negli allegati I e II dell'accordo effettuate a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.
Prima di approvare tali modifiche, la Commissione informa i rappresentanti degli Stati membri circa la posizione anticipata dell'Unione, mettendo a disposizione un documento informativo che stabilisce i risultati della valutazione dell'equivalenza effettuata in merito all'elenco di prodotti nuovo o aggiornato negli allegati I o II, che comprende:
a)
l'elenco dei prodotti interessati, insieme all'indicazione dei quantitativi previsti per l'esportazione verso l'Unione;
b)
le norme di produzione applicate ai prodotti interessati nella Repubblica del Cile, con un'indicazione delle modalità con cui le differenze sostanziali rispetto alle pertinenti disposizioni dell'Unione sono state risolte;
c)
se pertinente, il sistema di controllo nuovo o aggiornato applicato ai prodotti interessati, con un'indicazione delle modalità con cui le differenze sostanziali rispetto alle pertinenti disposizioni dell'Unione sono state risolte;
d)
qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dalla Commissione.
Qualora un numero di rappresenatnti degli Stati membri che rappresenti una minoranza di blocco, a norma dell'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, del trattato, si opponga, la Commissione presenta una proposta a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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