Art. 3

In vigore dal 9 ott 2017
La Commissione rappresenta l'Unione europea nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 10 dell'accordo («comitato misto»). La Commissione approva a nome dell'Unione eventuali modifiche dell'accordo adottate mediante decisioni del comitato misto. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
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