Art. 3

In vigore dal 25 set 2017
L'accordo è applicato a titolo provvisorio, a decorrere dalla data in cui l'Unione riceve la notifica da parte dell'Egitto del completamento delle sue procedure interne per l'approvazione dell'accordo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
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Art. 3 Decisione (UE) 2017/2210 — Testo vigente | Portale Normativo