Art. 1

In vigore dal 25 set 2017
In deroga all'articolo 287, punto 19), della direttiva 2006/112/CE, la Croazia è autorizzata ad applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in valuta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:1768:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo