Art. 1

Modifiche

In vigore dal 22 set 2017
Modifiche La Decisione BCE/2010/9 è modificata come segue: 1. L' è sostituito dal seguente: « 1.   Le BC hanno accesso ai dati sulle singole operazioni estratti da TARGET2 da tutti i partecipanti a tutti i componenti di TARGET2 al fine di assicurare l'efficiente funzionamento di TARGET2 e la sorveglianza dello stesso. Le BC possono altresì avere accesso ai dati per effettuare le analisi necessarie ai fini della vigilanza macroprudenziale, della stabilità finanziaria, dell'integrazione finanziaria, delle operazioni di mercato, delle funzioni di politica monetaria e del Meccanismo di vigilanza unico, conformemente al principio di separazione. 2.   L'accesso ai dati di cui al paragrafo 1 e il loro utilizzo per analisi quantitative e simulazioni numeriche è così limitato: a) per assicurare l'efficiente funzionamento di TARGET2 e la sorveglianza dello stesso, un funzionario del personale e un massimo di tre supplenti, separatamente, sia per la gestione che per la sorveglianza di TARGET2. I funzionari del personale e i loro supplenti sono funzionari del personale addetti alla gestione di TARGET2 e alla sorveglianza dell'infrastruttura di mercato; b) per tutte le altre analisi, un gruppo composto al massimo da 15 funzionari del personale che svolgono ricerca, coordinato dai capi della ricerca del Sistema europeo di banche centrali. 3.   Le BC possono nominare i funzionari del personale e i loro supplenti. La nomina dei funzionari del personale tra quelli addetti alla gestione, inclusi i capi della ricerca, cui è consentito l'accesso ai dati di TARGET2 conformemente al paragrafo 2, è sottoposta all'approvazione da parte del Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB). La nomina dei funzionari del personale tra quelli addetti alla sorveglianza, che hanno il permesso di accedere ai dati di TARGET2 ai sensi del paragrafo 2, è sottoposta all'approvazione del Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC). Le medesime procedure si applicano alla sostituzione dei funzionari stessi. 4.   Il MIB stabilisce norme specifiche al fine di garantire la riservatezza dei dati sulle singole operazioni. Le BC assicurano l'osservanza di tali norme da parte dei propri membri del personale designati conformemente ai paragrafi 2 e 3. Fatta salva l'applicazione di ogni altra norma in materia di condotta professionale o riservatezza da parte delle BC, in caso di inosservanza delle norme specifiche stabilite dal MIB, le BC impediscono ai rispettivi membri del personale designati l'accesso ai dati di cui al paragrafo 1 e l'utilizzo dei medesimi. Il MIB vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo. 5.   Il Consiglio direttivo può altresì decidere di accordare l'accesso ad altri utenti sulla base di regole precise e predefinite. In tali casi, il MIB vigila sull'utilizzo dei dati e, in particolare, sull'osservanza delle norme di riservatezza sia stabilite dal MIB che disposte dall'articolo 38 dell'allegato II all'indirizzo BCE/2012/27 (*1). (*1)  Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»;" 2. l', paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Il Simulatore di TARGET2 è creato per l'esecuzione delle analisi quantitative e simulazioni numeriche di cui all', paragrafo 1.»; 3. l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   Il MIB stabilisce un programma di lavoro a medio termine per la gestione e il MIPC stabilisce un programma di lavoro per la sorveglianza, realizzati da funzionari del personale designati in conformità all', paragrafi 2 e 3, utilizzando i dati sulle singole operazioni. 2.   Il MIB può decidere di pubblicare le informazioni derivanti dall'utilizzo dei dati sulle singole operazioni a condizione che non sia possibile identificare i partecipanti o i clienti dei partecipanti. 3.   Il MB delibera a maggioranza semplice. Le sue decisioni sono soggette a riesame da parte del Consiglio direttivo. 4.   Il MIB informa regolarmente il Consiglio direttivo di tutte le materie relative all'applicazione della presente decisione».; 4. l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 3, dell'Allegato II all'Indirizzo BCE/2012/27, il MIB coordina la comunicazione e la pubblicazione da parte delle BC delle informazioni sui pagamenti concernenti un partecipante o un cliente di un partecipante disciplinate nel suddetto articolo.».
Storico versioni

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