Art. 1
In vigore dal 15 set 2017
La decisione (UE) 2017/1792 è modificata come segue:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione nonché lo scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America relativamente alle disposizioni in materia di lingue. La firma dell'accordo deve aver luogo allo stesso tempo della firma dello scambio di lettere.»;
2)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 3 bis
L'accordo è firmato in inglese. Ai sensi del diritto dell'Unione, l'accordo è altresì redatto dall'Unione in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America. Tutte le versioni autenticate sono di pari valore.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2017:1793:oj#art-1