Art. 1
In vigore dal 14 set 2017
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1)
all' è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschiero di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria e per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.»;
2)
all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2018.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2017:1561:oj#art-1