Art. 1

In vigore dal 14 set 2017
La decisione 2014/145/PESC è così modificata: 1) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschiero di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria e per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.»; 2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2018.».
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