Art. 1

«Preselezione e selezione nei paesi EFTA/SEE, nei paesi candidati e potenziali candidati»;

In vigore dal 13 set 2017
La decisione n. 445/2014/UE è così modificata: 1) l'articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il numero delle città cui è attribuito il titolo in un determinato anno (“anno del titolo”) non può essere superiore a tre. Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all'allegato (“calendario”) e, negli anni pertinenti, a una città di un paese dell'Associazione europea di libero scambio che è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (“paese EFTA/SEE”), di un paese candidato o potenziale candidato o a una città di un paese che aderisce all'Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 5.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature di cui all'articolo 10, paragrafo 2, partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, possono candidarsi al titolo per un anno nell'ambito di un concorso generale organizzato conformemente al calendario di cui all'allegato. Le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e dei potenziali candidati sono autorizzate a partecipare a un solo concorso nel periodo dal 2020 al 2033. Ciascun paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033.»; 2) l'articolo 10 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Preselezione e selezione nei paesi EFTA/SEE, nei paesi candidati e potenziali candidati»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e potenziali candidati.»; c) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: «6.   La giuria predispone una relazione di selezione sulle candidature delle città candidate preselezionate unitamente a una raccomandazione sulla nomina di una sola città di un paese EFTA/SEE, candidato o potenziale candidato.»; 3) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nel caso di paesi EFTA/SEE, di paesi candidati e potenziali candidati, la Commissione designa una città destinata a detenere il titolo negli anni pertinenti sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione di selezione della giuria, e notifica tale designazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni almeno quattro anni prima dell'anno del titolo.»; 4) l'articolo 13 è così modificato: a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Lo Stato membro, il paese EFTA/SEE, il paese candidato o potenziale candidato interessato può designare un osservatore per partecipare a tali riunioni.»; b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La giuria trasmette le sue relazioni di monitoraggio alla Commissione, alle città designate e ai loro Stati membri, come anche alle città designate e al pertinente paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato interessato.»; 5) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
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