Art. 4

In vigore dal 31 ago 2017
(1)   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Spagna trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che dev'essere recuperato presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; c) la documentazione attestante che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto. (2)   Il Regno di Spagna informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all', paragrafi 1 e 3. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Esso fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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