Art. 1
In vigore dal 30 ago 2017
La decisione (PESC) 2016/849 è modificata come segue:
1)
l'articolo 13 è modificato come segue:
a)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2)
Gli istituti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano né continuano a partecipare ad operazioni con:
a)
banche domiciliate nella RPDC, compresa la banca centrale della RPDC;
b)
succursali o filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;
c)
succursali o filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;
d)
entità finanziarie non domiciliate nella RPDC rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC; o
e)
entità finanziarie non domiciliate nella RPDC o non rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC,
salvo che tali operazioni rientrino nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 e 3 e siano state autorizzate in conformità del punto 4).»;
b)
il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5)
La previa autorizzazione di cui al punto 4) non è necessaria per i trasferimenti di fondi o le operazioni necessarie per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC o di un'organizzazione interazionale o che gode di immunità nella Corea del Nord conformemente al diritto internazionale.»;
2)
all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che la nave sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o entità elencata negli allegati I, II, III o V, o contenga carichi la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.»;
3)
all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato dare in locazione o noleggio navi o aeromobili battenti la bandiera degli Stati membri o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, a qualsiasi persona o entità elencata negli allegati I, II, III o V, a qualsiasi altra persona o entità della RPDC che, secondo quanto stabilito dallo Stato membro, abbia aiutato ad aggirare le sanzioni o a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione delle persone ed entità summenzionate, o a qualsiasi entità dalle stesse posseduta o controllata.»;
4)
all'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d)
le persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.»;
5)
l'articolo 27 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure entità da essi possedute o controllate, che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), e non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.»;
b)
al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità designata di cui agli allegati II, III o V, effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:»;
6)
l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
L'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, o a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie o risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016).»;
7)
all'articolo 32, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
le persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III, IV o V,»;
8)
all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III o V e adotta le relative modifiche.»;
9)
all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) o c) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) o d), modifica di conseguenza gli allegati II, III o V.»;
10)
l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
1. Gli allegati I, II, III e V riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.
2. Gli allegati I, II, III e V riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. In ordine alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. In ordine alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.»;
11)
all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) e c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d) sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.»;
12)
è inserito l'allegato che figura nell'allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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