Art. 3

In vigore dal 10 ago 2017
La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati: a) qualora sia chiaramente dimostrato che il regime non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi; b) qualora nell'ambito del regime non siano inviate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE; c) qualora il regime non rispetti le norme in materia di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporti migliorie ad altri elementi del regime considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:1462:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2017/1462 — Testo vigente | Portale Normativo