Art. 1

Condizioni particolari per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi all'interno delle aree dello stesso Stato membro elencate nella parte II dell'allegato I

In vigore dal 8 ago 2017
La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è così modificata: 1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato: a) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione, a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino e provengono da un'azienda di origine in cui sono rimasti per almeno 28 giorni. In tale azienda di origine tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;»; b) alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno tre mesi prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;»; c) alla lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;»; 2) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;»; 3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Condizioni particolari per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi all'interno delle aree dello stesso Stato membro elencate nella parte II dell'allegato I 1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera a), e fatto salvo il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare la spedizione di partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate in un'area elencata nella parte II dell'allegato I in un luogo di destinazione situato in un'altra area dello stesso Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I. 2.   La deroga di cui al paragrafo 1 si applica solo alle partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: a) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna; b) gli animali, indipendentemente dal loro status di vaccinazione individuale o dalla vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa nell'azienda di origine, possono essere spostati in un macello per una macellazione d'emergenza, a condizione che l'azienda di origine non sia soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento a norma della direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa; c) gli animali sono animali non vaccinati di età inferiore a sei mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto, che erano ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino alla data del parto, e possono essere spostati in un'altra azienda o in un macello per la macellazione immediata. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data di spedizione, a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna e l'azienda non è soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento prevista dalla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa.»; 4) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis Condizioni particolari per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi dalle aree elencate nella parte I dell'allegato I alle aree dello stesso Stato membro elencate nella parte I o nella parte II dell'allegato I 1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera a), e fatto salvo il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare la spedizione di partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate in un'area elencata nella parte I dell'allegato I in un luogo di destinazione situato in un'altra area dello stesso Stato membro elencata nella parte I o nella parte II dell'allegato I. 2.   La deroga di cui al paragrafo 1 si applica solo alle partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: a) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna; b) gli animali, indipendentemente dal loro status di vaccinazione individuale o dalla vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa nell'azienda di origine, possono essere spostati in un macello per una macellazione d'emergenza, a condizione che l'azienda di origine non sia soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento a norma della direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa; c) gli animali sono animali non vaccinati di età inferiore a sei mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto, che erano ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino alla data del parto, e possono essere spostati in un'altra azienda o in un macello per la macellazione immediata. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data di spedizione, a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna e l'azienda non è soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento prevista dalla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa; d) gli animali sono stati introdotti nell'azienda meno di tre mesi prima da un altro Stato membro o paese terzo o da una zona degli stessi non soggetti a restrizioni a motivo della conferma della presenza della dermatite nodulare contagiosa o della vaccinazione contro tale malattia e possono essere spostati in un macello per la macellazione immediata. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data di spedizione, a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna e l'azienda non è soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento prevista dalla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa.»; 5) all'articolo 12, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L'autorità competente provvede affinché la procedura di incanalamento per il trasporto dei bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, dei sottoprodotti di origine animale non trasformati e dei cuoi e delle pelli non trattati che rientrano nelle deroghe di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 soddisfi le seguenti prescrizioni:».
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