Art. 3
In vigore dal 4 ago 2017
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle misure di cui all', paragrafo 3, è pari a 2 303 274,47 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD ai cui sensi l'ISU deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
5. L'ISU svolge i compiti di cui all' conformemente alla decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in seno all'ISU, adottata nel 2015 in occasione della 14a riunione degli Stati parte della convenzione (3).
Storico versioni
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