Art. 11

Sicurezza

In vigore dal 4 ago 2017
Sicurezza 1.   La delegazione dell'Unione in Mali è responsabile della sicurezza dei membri della squadra e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al personale della delegazione. 2.   Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE rispetta gli orientamenti forniti dal responsabile regionale della sicurezza in Mali per la pianificazione delle misure di sicurezza e per l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte della squadra. 3.   Il personale della squadra di stabilizzazione dell'UE è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di iniziare a svolgere le proprie funzioni. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile regionale della sicurezza in Mali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:1425:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sicurezza (Art. 11 Decisione (UE) 2017/1425) — Testo vigente | Portale Normativo