Art. 1

Azione UE di stabilizzazione

In vigore dal 4 ago 2017
Azione UE di stabilizzazione 1.   L'Unione intraprende un'azione di stabilizzazione nel Mopti e Segou. L'azione è attuata da una squadra di stabilizzazione dell'UE, sotto l'egida della delegazione dell'Unione in Mali, per una fase operativa di dodici mesi. 2.   La squadra di stabilizzazione dell'UE opera conformemente agli obiettivi stabiliti dall' e svolge i compiti previsti dall'. 3.   L'AR è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
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