Art. 1
In vigore dal 25 lug 2017
La decisione 2014/350/UE è così modificata:
1)
il considerando 6 è soppresso;
2)
all', paragrafo 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
fibre tessili, fili, stoffa e pannelli a maglia: I prodotti intermedi destinati a essere impiegati in articoli di abbigliamento e accessori tessili nonché in prodotti tessili per interni, comprese le stoffe per imbottitura e per materassi prima dell'applicazione di supporti e di trattamenti associati al prodotto finito;
d)
elementi non tessili: prodotti intermedi inseriti in articoli di abbigliamento e accessori tessili nonché in prodotti tessili per interni, compresi cerniere, bottoni e altri accessori nonché membrane, rivestimenti e laminati;
e)
prodotti per la pulizia: prodotti tessuti o non tessuti in fibre tessili destinati alla pulizia a umido o a secco di superfici e all'asciugatura di stoviglie;»;
3)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione di cui all'allegato sono validi per 78 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione»;
4)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2017:1392:oj#art-1