Art. 1

In vigore dal 25 lug 2017
La decisione 2014/350/UE è così modificata: 1) il considerando 6 è soppresso; 2) all', paragrafo 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «c) fibre tessili, fili, stoffa e pannelli a maglia: I prodotti intermedi destinati a essere impiegati in articoli di abbigliamento e accessori tessili nonché in prodotti tessili per interni, comprese le stoffe per imbottitura e per materassi prima dell'applicazione di supporti e di trattamenti associati al prodotto finito; d) elementi non tessili: prodotti intermedi inseriti in articoli di abbigliamento e accessori tessili nonché in prodotti tessili per interni, compresi cerniere, bottoni e altri accessori nonché membrane, rivestimenti e laminati; e) prodotti per la pulizia: prodotti tessuti o non tessuti in fibre tessili destinati alla pulizia a umido o a secco di superfici e all'asciugatura di stoviglie;»; 3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione di cui all'allegato sono validi per 78 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione»; 4) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
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Art. 1 Decisione (UE) 2017/1392 — Testo vigente | Portale Normativo