Art. 2

In vigore dal 17 lug 2017
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della convenzione di Vienna, unitamente alla dichiarazione sulle competenze (9).
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Art. 2 Decisione (UE) 2017/1541 — Testo vigente | Portale Normativo