Art. 3

In vigore dal 17 lug 2017
La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione del Kosovo a ciascun programma specifico dell'Unione, compreso il contributo finanziario da versare, conformemente all'articolo 5 dell'accordo. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
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