Art. 1

Obiettivi

In vigore dal 17 lug 2017
La decisione 2013/233/PESC è così modificata: 1) l' è sostituito dal seguente: « Obiettivi L'EUBAM Libia presterà assistenza a un processo globale di pianificazione della riforma del settore della sicurezza civile nella prospettiva di preparare un'eventuale missione civile in ambito di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Gli obiettivi dell'EUBAM Libia sono collaborare con le autorità libiche e prestare loro assistenza nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e del sistema di giustizia penale più in generale.»; 2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all', l'EUBAM Libia: a) informa la pianificazione dell'UE a un'eventuale missione civile in ambito PSDC relativamente a sviluppo di capacità e assistenza nell'ambito della riforma del settore della sicurezza, contribuendo alle iniziative della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) e cooperandovi strettamente, mantenendo i contatti con le autorità legittime della Libia e altri pertinenti interlocutori della sicurezza; b) sostiene lo sviluppo del quadro più ampio di gestione delle frontiere, inclusi la fornitura di capacità alla polizia costiera del ministero degli interni (amministrazione generale per la sicurezza costiera), collaborando con la guardia costiera libica, e il potenziamento dei contatti con le autorità legittime della Libia alle frontiere meridionali; c) sostiene lo sviluppo di capacità e l'assistenza alla pianificazione strategica nell'ambito del ministero degli interni per quanto riguarda l'applicazione della legge a Tripoli e lo sviluppo di capacità di coordinamento tra le autorità libiche pertinenti nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo; d) sostiene lo sviluppo più ampio di capacità e l'assistenza alla pianificazione strategica destinata al ministero della giustizia, anche istituendo il gruppo di lavoro sulla riforma della giustizia penale ed eventuali sottogruppi.»; 3) all'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Se necessario, il comandante civile dell'operazione, il capo delegazione dell'Unione in Libia e il capomissione dell'EUBAM Libia si consultano reciprocamente. Dovrebbe altresì essere consultato, se del caso, il consigliere principale del servizio europeo per l'azione esterna per le questioni di genere»; 4) all'articolo 6, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, ove opportuno, con altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal capo delegazione dell'Unione in Libia.»; 5) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUBAM Libia. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni all'uopo pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e modificare i documenti di pianificazione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUBAM Libia restano attribuite al Consiglio.»; 6) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il personale dell'EUBAM Libia è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente ai documenti di pianificazione. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.»; 7) all'articolo 13, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 agosto 2016 al 30 novembre 2017 è pari a 17 000 000 EUR.»; 8) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L'AR è autorizzato a comunicare a Europol e Frontex le informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE.»; 9) all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   L'AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite le informazioni classificate dell'UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE. 6.   L'AR è autorizzato a comunicare all'Interpol le informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE. In attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e l'Interpol, l'EUBAM Libia può comunicare le informazioni in questione agli uffici centrali nazionali Interpol degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante civile dell'operazione e il capo dell'ufficio centrale nazionale pertinente. 7.   L'AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative allo scambio di informazioni previste nel presente articolo. 8.   L'AR può delegare le autorizzazioni a comunicare informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al presente articolo, a persone poste sotto l'autorità dell'AR, al comandante civile dell'operazione e/o al capomissione.»; 10) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 31 dicembre 2018.»
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