Art. 1

In vigore dal 17 lug 2017
All'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2010/788/PESC, la lettera i) è così modificata: «i) la pianificazione, la direzione, il sostegno o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale delle Nazioni Unite, compresi i membri del gruppo di esperti;».
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