Art. 1
In vigore dal 17 lug 2017
All'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2010/788/PESC, la lettera i) è così modificata:
«i)
la pianificazione, la direzione, il sostegno o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale delle Nazioni Unite, compresi i membri del gruppo di esperti;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2017:1340:oj#art-1