Art. 1

In vigore dal 17 lug 2017
L'articolo 10 della decisione (PESC) 2015/1333 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1.   Gli Stati membri impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia e con qualsiasi persona ed entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione e con entità da esse possedute o controllate, al fine di impedire relazioni commerciali che potrebbero contribuire alla violenza e all'uso della forza nei confronti dei civili. 2.   La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Libia, effettuati da cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aerei battenti bandiera degli stessi, di taluni imbarcazioni e motori che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro, siano essi originari o meno del suo territorio. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri non concedono alcuna autorizzazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 2 se hanno fondati motivi di ritenere che sarebbero utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. 4.   Il paragrafo 2 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione effettuati dalle autorità degli Stati membri al governo libico. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.».
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Art. 1 Decisione (UE) 2017/1338 — Testo vigente | Portale Normativo