Art. 2

Trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico

In vigore dal 5 lug 2017
Trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico 1.   Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo l'adozione di decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico. 2.   Una decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all'.
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