Art. 2

In vigore dal 4 lug 2017
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2017/1213 — Testo vigente | Portale Normativo