Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 4 lug 2017
Autorizzazione
Ai fini previsti dall', paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:
a)
gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dall'OGM di cui all';
b)
i mangimi contenenti, costituiti o derivati dall'OGM di cui all';
c)
l'OGM di cui all', in prodotti che lo contengano o che siano da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2017:1212:oj#art-2