Art. 1

Deroga per i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni situati nelle zone di protezione e di sorveglianza

In vigore dal 3 lug 2017
La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata: 1) all'articolo 3, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. i suini siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni o dalla nascita e, durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spostamento, nessun suino vivo originario di una delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto: a) in tale azienda; o b) nell'unità di produzione in cui sono tenuti i suini destinati alla spedizione a norma del presente articolo; l'unità di produzione può essere definita solo dall'autorità competente, purché il veterinario ufficiale confermi che la struttura, le dimensioni delle unità di produzione e la distanza tra le stesse, nonché le operazioni che vi sono effettuate sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, le unità di produzione sono completamente distinte, tanto da rendere impossibile la propagazione del virus da un'unità di produzione all'altra e»; 2) all'articolo 4, il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. all'arrivo al macello i suini siano tenuti e macellati separatamente dagli altri suini e siano macellati in un giorno specifico, dedicato esclusivamente alla macellazione dei suini provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato, o al termine di un giorno di macellazione in cui non verranno successivamente macellati altri suini;»; 3) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) siano rimasti ininterrottamente nell'azienda per almeno 30 giorni prima della spedizione o dalla nascita e nessun suino vivo proveniente dalle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione;»; 4) è inserito il seguente articolo 12 bis: «Articolo 12 bis Deroga per i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni situati nelle zone di protezione e di sorveglianza Fatti salvi gli articoli 4, 5 e 6 nonché gli articoli 11, 12 e 13 della presente decisione, e in deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/99/CE, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine da macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni situati nelle zone di protezione e di sorveglianza stabilite dalla direttiva 2002/60/CE, purché tali prodotti: a) siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti situati nelle zone elencate nelle parti I, II o III dell'allegato e riconosciuti in conformità dell'articolo 12; e b) siano ottenuti da suini originari e provenienti da aziende non situate nelle zone elencate nelle parti II, III o IV dell'allegato o da suini originari e provenienti da aziende situate nelle zone elencate nella parte II dell'allegato, purché soddisfino le prescrizioni stabilite all'articolo 3, punto 1, e punto 2 o 3; e c) siano stati bollati a norma dell'articolo 16.»; 5) l'articolo 15 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nessun suino selvatico vivo viene spedito dagli Stati membri figuranti nell'allegato, fatta eccezione per le zone indenni dalla peste suina africana separate da barriere geografiche efficaci dalle zone incluse nell'allegato, verso altri Stati membri o dalle zone elencate nell'allegato verso altre zone, elencate o no nell'allegato, nel territorio dello stesso Stato membro;»; b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: «3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini selvatici vivi dalle zone non elencate nell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro non elencate nell'allegato e verso altri Stati membri, purché: a) gli ex suini selvatici siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni e nessun suino vivo sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spostamento; b) l'azienda attui misure di biosicurezza; c) gli ex suini selvatici soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 3, punto 1, e punto 2 o 3. 4.   Per le partite di suini selvatici vivi che soddisfano le condizioni della deroga di cui al paragrafo 3, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi documenti veterinari e/o certificati sanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE: “Suini conformi all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione”.»; 6) è inserito il seguente articolo 15 bis: «Articolo 15 bis Informazioni che gli operatori del settore del trasporto passeggeri e i servizi postali sono tenuti a fornire Gli operatori del settore del trasporto passeggeri, compresi gli operatori portuali ed aeroportuali, le agenzie di viaggio e i servizi postali richiamano l'attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite dalla presente decisione, in particolare fornendo in modo adeguato informazioni sulle norme di cui agli ai viaggiatori che si spostano dal territorio di uno qualsiasi degli Stati membri interessati e ai clienti dei servizi postali.»; 7) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
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