Art. 4

In vigore dal 30 giu 2017
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Polonia trasmette una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarvisi. 2.   La Polonia informa la Commissione in merito allo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione. La Polonia trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2018/160 — Testo vigente | Portale Normativo