Art. 7

Specifiche del formato di trasmissione

In vigore dal 27 giu 2017
Specifiche del formato di trasmissione 1.   Le autorità nazionali competenti comunicano i dati di cui alla presente decisione utilizzando la tassonomia eXtensible Business Reporting Language applicabile al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio di dati riguardanti gli Orientamenti dell'ABE. 2.   I soggetti vigilati sono identificati nella trasmissione corrispondente mediante l'uso dell'identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier).
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Specifiche del formato di trasmissione (Art. 7 Decisione (UE) 2017/21) — Testo vigente | Portale Normativo