Art. 3

Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento

In vigore dal 27 giu 2017
Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento 1.   Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento conformi agli Orientamenti dell'ABE dei seguenti enti creditizi stabiliti nei rispettivi Stati membri partecipanti: a) enti creditizi significativi al più alto livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti su base consolidata; b) enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato su base individuale; c) enti creditizi meno significativi rispetto ai quali l'autorità nazionale competente di riferimento è tenuta a comunicare all'ABE i relativi piani di finanziamento in conformità alla decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea (6) su base consolidata o su base individuale se tali enti non fanno parte di un gruppo vigilato. 2.   Le autorità nazionali competenti che raccolgono i piani di finanziamento degli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 comunicano tali piani di finanziamento alle BCE se questi sono conformi agli Orientamenti dell'ABE. 3.   I piani di finanziamento sono trasmessi alla BCE in conformità ai modelli e alle definizioni armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato agli Orientamenti dell'ABE. I piani di finanziamento hanno la data di riferimento del 31 dicembre dell'anno precedente.
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Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento (Art. 3 Decisione (UE) 2017/21) — Testo vigente | Portale Normativo