Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/159

In vigore dal 23 giu 2017
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/159 La decisione di esecuzione (UE) 2016/159 è così modificata: 1) L', primo comma, è sostituito dal testo seguente: «Al fine di beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione gli Stati membri trasmettono, entro due mesi dalla conferma ufficiale della presenza di un organismo nocivo in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 652/2014, informazioni preliminari sul focolaio dell'organismo nocivo. Le informazioni preliminari sono trasmesse per mezzo di un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato I della presente decisione. Le notifiche alla Commissione, secondo quanto disposto dagli della decisione di esecuzione 2014/917/UE, sono considerate in quanto tali informazioni preliminari.»; 2) L', secondo comma, è sostituito dal testo seguente: «Entro sei mesi dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda di sovvenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 per mezzo di un documento in formato elettronico secondo i modelli 1 e 2 di cui all'allegato II della presente decisione.»; 3) All', terzo comma, è aggiunta la lettera seguente: «e) i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari per i valori delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 652/2014.»; 4) L', quinto comma, è sostituito dal testo seguente: «Le domande di sovvenzione per i costi stimati, reputati essenziali per l'eradicazione e/o il contenimento di un organismo nocivo, per i quali una domanda è già stata presentata negli anni precedenti, devono contenere le versioni aggiornate dell'allegato II (1 e 2) della presente decisione.»; 5) All', le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente ed è aggiunta la lettera c) seguente: «a) la richiesta di pagamento dei costi ammissibili sostenuti, utilizzando un documento in formato elettronico secondo i modelli 1 e 2 di cui all'allegato III della presente decisione; se del caso dovrebbe pertanto essere applicata la richiesta di pagamento di cui all'allegato III (1); b) una relazione tecnica finale secondo l'allegato IV della presente decisione; c) le domande di sovvenzione per i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari per i valori delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 652/2014 devono contenere l'allegato III (2) della presente decisione.»; 6) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 La presente decisione si applica ai focolai di organismi nocivi notificati alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 2017.»; 7) Gli allegati I, II, III e IV sono modificati in conformità all'allegato della presente decisione.
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