Art. 2

In vigore dal 20 giu 2017
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 7 del protocollo. (4)
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Art. 2 Decisione (UE) 2017/1163 — Testo vigente | Portale Normativo