Art. 1

In vigore dal 19 giu 2017
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione»), sostiene l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all', paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione. I rappresentanti dell'Unione europea, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento, possono concordare modifiche minori ai documenti di cui al primo comma senza una nuova decisione del Consiglio.
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