Art. 1

In vigore dal 16 giu 2017
Nell'allegato II della decisione 2006/766/CE sono inserite le voci seguenti: 1) tra la voce relativa a Grenada e quella relativa al Ghana: «GE Georgia» 2) tra la voce relativa al Kenya e quella relativa alla Corea del Sud: «KI Repubblica di Kiribati» 3) tra la voce relativa al Madagascar e quella relativa a Myanmar: «MK Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*1)
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