Art. 1
In vigore dal 16 giu 2017
Nell'allegato II della decisione 2006/766/CE sono inserite le voci seguenti:
1)
tra la voce relativa a Grenada e quella relativa al Ghana:
«GE
Georgia»
2)
tra la voce relativa al Kenya e quella relativa alla Corea del Sud:
«KI
Repubblica di Kiribati»
3)
tra la voce relativa al Madagascar e quella relativa a Myanmar:
«MK
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*1)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2017:1089:oj#art-1