Art. 1

In vigore dal 13 giu 2017
1.   È ammessa l'importazione di merci in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi: i) distribuzione gratuita alle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel 2016 da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c); ii) messa a disposizione gratuita, a beneficio delle persone di cui sopra, delle merci in questione che rimangono di proprietà delle organizzazioni autorizzate; b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78 e 79 del regolamento (CE) n. 1186/2009; c) le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da enti statali o da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità italiane. 2.   Sono ammesse in franchigia doganale ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 anche le merci importate per l'immissione in libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle vittime dei terremoti verificatisi in Italia nel 2016.
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