Art. 1

In vigore dal 12 giu 2017
1.   La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di «Comitato GNSS Unione europea/Svizzera» («comitato misto»), istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, con riguardo all'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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