Art. 1
In vigore dal 7 giu 2017
È approvata la decisione di deroga adottata dalla Repubblica di Estonia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/67/CE relativa all'aeroporto di Tallinn, notificata alla Commissione tramite email il 14 febbraio 2017 e con lettera ricevuta il 7 marzo 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2017:976:oj#art-1