Art. 4

In vigore dal 29 mag 2017
Nel caso in cui l'NRG notifichi ufficialmente la disattivazione definitiva dell'NRG alle autorità regolatorie dei Paesi Bassi (prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura), le obbligazioni facenti capo a Francia e Paesi Bassi mediante, rispettivamente, la CEA e l'NRG, di effettuare uteriori versamenti sono sospese così come le richieste di fondi da parte della Commissione ai sensi della presente decisione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2017/956 — Testo vigente | Portale Normativo