Art. 2
In vigore dal 29 mag 2017
Per l'esercizio finanziario 2016, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese inerenti ai programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.
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