Art. 1
Autorizzazione
In vigore dal 29 mag 2017
Autorizzazione
1. Il Belgio e la Francia possono certificare fino al 31 dicembre 2018 materiali di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato e prodotte in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli .
Il Belgio e la Francia possono altresì certificare fino al 31 dicembre 2018 materiali di pre-base moltiplicati a partire da piante madri di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli .
2. La Repubblica ceca e la Spagna possono certificare fino al 31 dicembre 2022 materiali di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato e prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli .
La Repubblica ceca e la Spagna possono altresì certificare fino al 31 dicembre 2022 materiali di pre-base moltiplicati a partire da piante madri di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli .
3. La Svezia può certificare fino al 31 maggio 2023 materiali di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato e prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli .
La Svezia può altresì certificare fino al 31 maggio 2023 materiali di pre-base moltiplicati a partire da piante madri di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli .
Storico versioni
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