Art. 1
In vigore dal 29 mag 2017
L'articolo 34 della decisione 2013/255/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2018. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
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