Art. 1
In vigore dal 29 mag 2017
1. Al fine di sostenere l'efficace attuazione e l'universalizzazione dell'ATT, l'Unione intraprende attività con gli obiettivi seguenti:
a)
fornire sostegno agli Stati al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un'efficace attuazione dell'ATT;
b)
accrescere ai livelli nazionale e regionale la consapevolezza e la titolarità delle competenti autorità nazionali e regionali e dei soggetti interessati della società civile nei confronti dell'ATT.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione intraprende le attività di progetto seguenti:
a)
assistenza ai paesi terzi beneficiari nella redazione, nell'aggiornamento e nell'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative tese a porre in essere e sviluppare un efficace sistema di controllo dei trasferimenti di armi in conformità delle prescrizioni dell'ATT;
b)
rafforzamento delle competenze e delle capacità dei funzionari dei paesi beneficiari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione, segnatamente con la condivisione delle migliori prassi, la formazione e l'accesso a fonti di informazioni pertinenti al fine di assicurare un'attuazione e un'esecuzione adeguate dei controlli dei trasferimenti di armi;
c)
promozione della trasparenza nel commercio internazionale di armi basandosi sulle prescrizioni dell'ATT in materia di trasparenza;
d)
promozione di una costante osservanza dell'ATT da parte dei paesi beneficiari e dei loro vicini attraverso il coinvolgimento di soggetti interessati a livello nazionale e regionale, quali parlamenti nazionali, organizzazioni regionali competenti e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nella sorveglianza dell'efficace attuazione dell'ATT.
In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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