Art. 1

In vigore dal 29 mag 2017
Gli aiuti che la Germania ha concesso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 (misure BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9, TH 10, BW 10, BW 11, NI 1 e TH 5) ovvero tra il 1o gennaio 2007 e il 17 luglio 2013 (misura RP 2) in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono compatibili con il mercato interno ad eccezione dei casi di aiuto menzionati all'.
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Art. 1 Decisione (UE) 2017/2337 — Testo vigente | Portale Normativo