Art. 5

In vigore dal 29 mag 2017
Le posizioni che devono essere espresse a nome dell'Unione devono essere adottate conformemente ai trattati e, pertanto, dal Consiglio, come previsto all'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea o all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Art. 5 Decisione (UE) 2017/1792 — Testo vigente | Portale Normativo