Art. 1
Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità
In vigore dal 23 mag 2017
Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità
Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 o 4, della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) sono adottate dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale IV responsabile per le decisioni in materia di professionalità e onorabilità, ovvero, se questi non è disponibile, dal Capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operative:
a)
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
b)
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o
c)
se un direttore generale non è disponibile, il rispettivo vice direttore generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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