Art. 1
In vigore dal 22 mag 2017
La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 è così modificata:
1.
il titolo è sostituito dal seguente:
«relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia»;
2.
all', paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, i termini:
«dall'Algeria, sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia»
sono sostituiti dai termini:
«dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo»;
3.
all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, il termine «Algeria» è sostituito da «Algeria e Tunisia»;
4.
nel titolo dell'allegato I e nel titolo dell'allegato II, i termini:
«dall'Algeria direttamente e dall'Algeria via Marocco o Tunisia»
sono sostituiti dai termini:
«dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2017:887:oj#art-1