Art. 1

In vigore dal 22 mag 2017
La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 è così modificata: 1. il titolo è sostituito dal seguente: «relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia»; 2. all', paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, i termini: «dall'Algeria, sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia» sono sostituiti dai termini: «dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo»; 3. all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, il termine «Algeria» è sostituito da «Algeria e Tunisia»; 4. nel titolo dell'allegato I e nel titolo dell'allegato II, i termini: «dall'Algeria direttamente e dall'Algeria via Marocco o Tunisia» sono sostituiti dai termini: «dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:887:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo