Art. 1
In vigore dal 18 mag 2017
Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Slovacchia, la Bulgaria, la Francia, la Repubblica ceca, la Lituania, i Paesi Bassi, l'Ungheria, Cipro, l'Estonia, Malta, la Romania e la Finlandia continuano ad aver diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
Storico versioni
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