Art. 1

In vigore dal 18 mag 2017
Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Slovacchia, il Portogallo, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, Cipro, la Polonia, la Svezia, Malta e il Belgio continuano ad avere diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma degli della decisione 2008/615/GAI.
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Art. 1 Decisione (UE) 2017/945 — Testo vigente | Portale Normativo