Art. 1

Modifica

In vigore dal 18 mag 2017
Modifica 1.   Nell' della decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), la lettera j) del punto 1 è sostituita dalla seguente: «j) non è un ente, di proprietà pubblica o privata: (i) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (ii) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario (*1), incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio (*3). 2.   Nell' della decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), la lettera k) del punto 1 è soppressa.
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Modifica (Art. 1 Decisione (UE) 2017/13) — Testo vigente | Portale Normativo