Art. 5
Coordinamento a livello di Unione
In vigore dal 17 mag 2017
Coordinamento a livello di Unione
1. La Commissione convoca periodicamente riunioni dei coordinatori nazionali per coordinare lo svolgimento dell'Anno europeo. Tali riunioni servono altresì come opportunità per scambiare informazioni sull'attuazione dell'Anno europeo a livello nazionale e di Unione; i rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare a tali riunioni in veste di osservatori.
2. Il coordinamento dell'Anno europeo a livello di Unione deve avere un approccio trasversale onde creare sinergie tra i vari programmi e iniziative dell'Unione che finanziano progetti in materia di patrimonio culturale.
3. La Commissione convoca riunioni periodiche dei portatori di interessi e dei rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi operanti nel settore del patrimonio culturale, fra cui le reti culturali transnazionali esistenti e le ONG pertinenti nonché le organizzazioni giovanili, per assisterla in sede di attuazione dell'Anno europeo a livello di Unione.
Storico versioni
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