Art. 5

Coordinamento a livello di Unione

In vigore dal 17 mag 2017
Coordinamento a livello di Unione 1.   La Commissione convoca periodicamente riunioni dei coordinatori nazionali per coordinare lo svolgimento dell'Anno europeo. Tali riunioni servono altresì come opportunità per scambiare informazioni sull'attuazione dell'Anno europeo a livello nazionale e di Unione; i rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare a tali riunioni in veste di osservatori. 2.   Il coordinamento dell'Anno europeo a livello di Unione deve avere un approccio trasversale onde creare sinergie tra i vari programmi e iniziative dell'Unione che finanziano progetti in materia di patrimonio culturale. 3.   La Commissione convoca riunioni periodiche dei portatori di interessi e dei rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi operanti nel settore del patrimonio culturale, fra cui le reti culturali transnazionali esistenti e le ONG pertinenti nonché le organizzazioni giovanili, per assisterla in sede di attuazione dell'Anno europeo a livello di Unione.
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Coordinamento a livello di Unione (Art. 5 Decisione (UE) 2017/864) — Testo vigente | Portale Normativo