Art. 2

In vigore dal 11 mag 2017
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della convenzione, unitamente alla dichiarazione di competenza.
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Art. 2 Decisione (UE) 2017/939 — Testo vigente | Portale Normativo